Statuto

Art. 1 - Denominazione ed ambiti di rappresentanza

1. Tra la Federazione Nazionale Commercianti della Motorizzazione - FEDERMOTORIZZAZIONE e l'Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per il Campeggio - ASSOCAMP è costituita la Federazione Nazionale del Set-tore Mobilità - CONFCOMMERCIO-MOBILITA'.
2. Confcommercio Mobilità è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza de-gli interessi per i propri specifici ambiti settoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese della vendita di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e cicli, della vendita di veicoli ricreazionali e articoli per il campeggio, della distribuzione dei relativi prodotti e servizi e, più in generale, di tutti gli operatori del settore della mobilità, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’articolo 13 dello Statuto confederale.
3. Confcommercio Mobilità è associazione libera, volontaria, democratica, senza fini di lu-cro e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
4. Confcommercio Mobilità aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Impre-se, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Con-fcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresen-tando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
5. Confcommercio Mobilità si impegna altresì ad accettare:
  •  le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previ-sto all’articolo 41 dello Statuto confederale;
  •  le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, reces-so ed esclusione, previste agli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  •  il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
6. Confcommercio Mobilità si impegna a garantire la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue artico-lazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente control-late.
7. Confcommercio Mobilità prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il rela-tivo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozio-ne ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appar-tenenza al sistema confederale.
8. Confcommercio Mobilità si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompa-gnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Con-fcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque e-spressione diretta della propria Organizzazione.
9. Confcommercio Mobilità ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

 

Art. 2 - Principi e valori ispiratori

Confcommercio Mobilità informa il proprio Statuto ai principi di cui all'articolo 3 dello statu-to di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
 

Art. 3 – Scopi e funzioni

Confcommercio Mobilità:
  1.  promuove i principi ed i valori che ne ispirano l’azione;
  2.  tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all’articolo 1, comma 2, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministra-zioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organiz-zazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, Confcommercio Mobilità è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
  3.  valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
  4.  organizza ed eroga, direttamente o attraverso i soci, ogni tipo di servizio di informazio-ne, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
  5.  provvede alla definizione dei criteri di qualità dell’attività svolta dagli operatori rappre-sentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoria-li;
  6.  promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e cultu-rali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappre-sentati;
  7.  si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo pro-muovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giu-ridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
  8.  favorisce, d’intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il fun-zionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
  9.  partecipa alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmata congiuntamente a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Con-federazione;
  10.  ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnan-dosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finan-ziaria
  11.  designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, na-zionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o am-messa;
  12. si organizza, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e provin-ciale, nell’ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederali, in accordo con “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e con i diversi livelli regionali e pro-vinciali del sistema confederale interessati;
  13. esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposi-zioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confede-razione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale
 

Art. 4 – Soci

  1. Sono soci di Confcommercio Mobilità le Associazioni/Federazioni di categoria che par-tecipano alla sua costituzione ovvero vi aderiscono successivamente, con le modalità di cui al successivo articolo 5.
  2. I soci sono tenuti ad accettare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, di Confcommercio Mobilità, nonché lo Statuto, il Codice Etico e i deliberati degli Organi confederali.
  3. É fatto divieto ai soci di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da Confcommercio Mobilità.
  4. I soci, confluendo in Confcommercio Mobilità, costituiscono articolazioni organizzative interne alla stessa Confcommercio Mobilità e, come tali, mantengono la propria auto-nomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale nei confronti di Confcommercio Mobilità.
 

Art. 5 – Adesione: modalità e condizioni

  1. Per aderire a Confcommercio Mobilità le Organizzazioni interessate devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante. Sulla domanda delibera il Consiglio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa, previo parere del competente Organo di Confcommercio-Imprese per l'Italia.
  2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
  3. Contro la delibera del Consiglio è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazio-ne, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunica-zione agli interessati.
 

Art. 6 – Contributi

  1. I soci sono tenuti a corrispondere a Confcommercio Mobilità i contributi stabiliti dal Consiglio, nella misura e con le modalità fissate dallo stesso.
  2. Confcommercio Mobilità ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dei soci nei suoi riguardi, con crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa Confcommercio Mobilità.
  3. I soci non in regola con il pagamento dei contributi, in corso e/o pregressi, e che co-munque si trovino in posizione debitoria nei confronti di Confcommercio Mobilità, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
  4. Il Presidente di Confcommercio Mobilità, sentito il Consiglio, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.
 

Art. 7 – Esclusione e recesso

  1. La qualità di socio si perde:
    1. per lo scioglimento di Confcommercio Mobilità;
    2. per recesso;
    3. per esclusione, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di Confcommercio Mobilità o per vio-lazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici ten-denti a ledere il prestigio e l’onorabilità della stessa Confcommercio Mobilità;
    4. per esclusione, in seguito al mancato pagamento dei contributi, nei termini previsti.
  2. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio a mezzo rac-comandata a.r. e diventa efficace decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione.
  3. Il recesso non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi e per l'inte-ro anno in corso dovuti a Confcommercio Mobilità.
  4. Contro il provvedimento di esclusione di cui alle lettere c) e d), deliberato dal Consiglio, il socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, che delibera entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
  5. Il recesso e l'esclusione non estinguono i debiti nei confronti di Confcommercio Mobili-tà.
  6. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio so-ciale.
 

Art. 8 – Incompatibilità

  1. Presso Confcommercio Mobilità la carica di Presidente e Vice Presidente nonché quel-la di Coordinatore di segreteria, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di go-verno di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, asso-ciazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
  2. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
  3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, col-legiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmen-te riconosciute a Confcommercio Mobilità.
 

Art. 9 – Organi

  1. Gli Organi di Confcommercio Mobilità sono:
  2. il Consiglio;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Collegio dei Probiviri.
  6. Il Consiglio può deliberare di non procedere temporaneamente all'elezione del Collegio dei Probiviri, affidandone le funzioni all'omologo Organo di Confcommercio, previo pa-rere favorevole di quest'ultima.
  7. Tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di cinque anni.
  8. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Viene comunque considerata come ricoperta per l’intera durata la carica rivestita per un tempo superiore alla metà del mandato.
  9. Ai fini della composizione degli Organi previsti dal presente statuto, è legale rappresen-tante di un socio il Presidente ovvero altro componente di un organo deliberante allo scopo delegato dal Presidente.
 

Art. 10 – Consiglio: composizione

  1. Il Consiglio è composto dai legali rappresentanti dei soci e da ulteriori due membri per ciascun socio.
  2. A ciascun membro spetta un voto. Non sono ammesse deleghe
 

Art. 11 – Consiglio: competenze

  1. Il Consiglio:
    1. stabilisce le linee di politica sindacale e generale di Confcommercio Mobilità e deli-bera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari;
    2. elegge, a scrutinio segreto:
      • tra i legali rappresentanti dei soci, il Presidentre;
      • il Collegio dei Revisori dei Conti,
      • il Collegio dei Probiviri
    3. nomina nel proprio seno, su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
    4. può nominare, su proposta del Presidente, l'Amministratore;
    5. approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio prece-dente, inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, accompagnato dalla re-lazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
    6. approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno succes-sivo e delibera la misura dei contributi di cui al precedente articolo 6, nonché le mo-dalità di riscossione degli stessi;
    7. designa, ove richiesto, i rappresentanti di Confcommercio Mobilità di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), dello statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia;
    8. su proposta del Presidente, può nominare e revocare un Coordinatore di segreteria e ne stabilisce gli emolumenti;
    9. delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
    10. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobilia-re ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
    11. delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni, organismi in genere, nonché presso le socie-tà promosse e/o partecipate dalla stessa Confcommercio Mobilità;
    12. delibera sulle modifiche statutarie;
    13. delibera sullo scioglimento di Confcommercio Mobilità;
    14. delibera sul recesso da Confcommercio-Imprese per l'Italia.
  2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno il 60 per cento dei com-ponenti. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rap-presentati nella sessione.
  3. Per lo scioglimento di Confcommercio Mobilità è necessario il voto favorevole di alme-no il 75 per cento dei componenti. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di leg-ge.
  4. Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato con una maggioranza del 60 per cento dei componenti. La convocazione del Consiglio, chiamata a deliberare sul recesso, è contestualmente trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione del-la delibera stessa.
 

Art. 12 – Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni qual volta lo ritenga op-portuno.
  2. Il Consiglio è, altresì, convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, conte-nente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ra-gioni di urgenza, da almeno il 30 per cento dei componenti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento entro i successivi 30 giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione prov-vede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. La convocazione è effettuata dal Presidente e inviata almeno 7 giorni prima della riu-nione, anche a mezzo telefax o posta elettronica. In caso di urgenza, l’avviso di convo-cazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione.
  4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. La presenza di tutti i componenti sana even-tuali vizi di convocazione.
  5. La riunione di Consiglio può essere tenuta in videoconferenza, teleconferen-za o comunicazione videoscritta con interventi dislocati in più luoghi, au-dio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è ne-cessario che:
    • sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di segrete-ria, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-zione;
    • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
    • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vota-zione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
    • vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura di Confcommercio Mobilità, nei quali gli intervenuti potranno afflui-re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
  6. Il Consiglio è valido quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
  7. L’espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o via mail; in tal caso chi esprime il voto per corrispondenza o via mail si considera inter-venuto in Consiglio.
  8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la pro-posta si intende respinta.
  9. Un numero non inferiore al 60 per cento dei componenti può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione del Consiglio per la pre-sentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, del Consiglio per il rinnovo di tutte le cariche associa-tive.
 

Art. 13 – Presidente

  1. Il Presidente rappresenta Confcommercio Mobilità ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare.
  2. Il Presidente:
    1. ha la gestione ordinaria di Confcommercio Mobilità, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed al coordinamento delle attività associative;
    2. può conferire incarichi o deleghe ai membri del Consiglio, specificandone gli even-tuali limiti;
    3. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle li-ti;
    4. può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
    5. può avvalersi di un Ufficio di Presidenza;
    6. può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica, da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.
    7. esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
  3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le fun-zioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla con-vocazione del Consiglio, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verifi-cata la vacanza.
 

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, e-letti dal Consiglio anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, eleg-ge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
  2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Re-golamento.
  3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la cari-ca di componente elettivo di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
 

Art. 15 – Collegi o dei Probiviri

  1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
  3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
  4. Nella prima riunione successiva all’elezione, convocata dal componente più anziano d'età, il Collegio nomina al proprio interno il suo Presidente.
  5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, de-cadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedu-ra elettiva, al primo Consiglio utile.
  6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
  7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
    1. conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di Confcommercio Mobilità cir-ca l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confe-derale, dei Regolamenti o dei deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ri-corsi presentati avverso le delibere di ammissione e esclusione da Confcommercio Mobilità;
    2. consultiva, esprimendo pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o dei Regolamenti, a richiesta di un Organo di Confcommercio Mobilità.
 

Art. 16 – Coordinatore di segreteria

  1. Il Coordinatore di segreteria è nominato e revocato dal Consiglio, su proposta del Pre-sidente.
  2. Il Coordinatore di segreteria:
    1. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento delle loro funzioni;
    2. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio;
    3. è responsabile dell'attività organizzativa e della conservazione dei documenti;
    4. dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dal Consiglio.
 

Art. 17 – Amministrazione e gestione finanziaria

  1. Le entrate sono costituite
    • dai contributi a carico dei soci e da ogni altra forma di finanziamento;
    • dai contributi confederali e dalle erogazioni dei Fondi istituiti ai sensi degli articoli 13, comma 13, e 19 dello Statuto confederale;
    • alle erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in dena-ro che in natura, erogati a Confcommercio Mobilità;
    • da ogni bene lasciato in eredità o legato;
    • da ogni provento derivante dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
    • dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
  2. É fatto divieto a Confcommercio Mobilità di distribuire, anche in modo indiretto, even-tuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza ope-rativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
  3. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.
 

Art. 18 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
 

Art. 19 – Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le di-sposizioni dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.